I diritti del Turista
In campo turistico sono molteplici
le opportunità offerte dal mercato
per visitare, viaggiare, soggiornare.
Sono principalmente due i modi per
organizzarsi una vacanza: o ci si affida
ad una agenzia (venditore del
pacchetto di viaggio) e si acquista un
viaggio già organizzalo da un tour
operatore specializzato in organizzazione
di viaggi e con un costo totale
già prefissato, oppure si fa tutto da sé,
e ci si affida ai consigli di amici o al
proprio buon fiuto.
Nel primo caso si conclude un
unico contratto con l'agenzia o con
il tour operatore, nel secondo caso si
concludono tanti singoli contratti
quanti sono i servizi di cui abbiamo
bisogno (trasporto, albergo, auto a
noleggio, escursioni, ecc.). In tutti e
due i casi dai contratti che abbiamo
stipulato deriveranno diritti e doveri
per entrambe le parti.
Questa guida si propone di il
lustrare e spiegare alcuni tra i più
frequenti di questi contratti, e allo
stesso tempo vuole fornire un efficace
supporto ai consumatori-turisti,
soprattutto meno esperti. Allo stesso
tempo si propone di suggerire alcuni
accorgimenti per evitare di rimanere
vittime delle numerose insidie e
pericoli che si possono nascondere
dietro una vacanza che, sulla carta o,
meglio, sul depliant, sembra da sogno
ma spesso nella realtà può diventare
un problema o addirittura un incubo.
Oggi tutti i cittadini che si recano
in uno qualunque dei 27 Paesi
dell'Unione Europea hanno diritto
a ricevere tutte le cure "medicalmente
necessarie", vale a dire le prestazioni
d'urgenza erogate da un
pronto soccorso o una guardia
medica (da una semplice escoriazione
ad una frattura o a un "colpo
di frusta" al collo per un banale tamponamento
o ad una appendicite
improvvisa ecc.).
Attenzione!
In alcuni Stati dell'UE queste cure
sono totalmente gratuite, in altri è
previsto un ticket, in altri ancora è
previsto che il pagamento avvenga
a cura del cittadino il quale può però
poi chiedere il rimborso.
Se si viaggia all'interno del-
l'Unione Europea è necessario portare
con sé la nuova Tessera Europea
Assistenza Malattia (TEAM), che
viene rilasciata a tutti i cittadini iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale.
Chi non avesse ancora ricevuto
la TEAM deve rivolgersi agli uffici della
competente Azienda Sanitaria per il rilascio
della tessera o di un certificato
provvisorio, presentando un documento
di identità e il codice fiscale.
La tessera non dà diritto alle
visite e alle cure specialistiche
per le quali è necessaria una preventiva
autorizzazione rilasciata dal
l'Azienda Sanitaria competente.
La copertura sanitaria vale oltre
che per i 27 Paesi UE, anche per
Svizzera, Liechtenstein, Islanda,
Norvegia più alcuni altri Paesi con
i quali l'Italia ha stipulato accordi
bilaterali.
Se dovete recarvi in un Paese in cui
la tessera sanitaria TEAM non è
valida, vi consigliamo di stipulare
una polizza assicurativa per evitare
di dover pagare somme ingenti per
sostenere le cure necessarie.
Tra l'altro la polizza assicurativa permette
di coprire anche i costi di un
eventuale rientro a casa, per esempio
a seguito di una operazione chirurgica,
costi che non sono coperti dalla TEAM,
come non sono coperti i costi degli
eventuali tickets (a volte molto elevati)
che quasi tutti i Paesi europei richiedo-
no ai propri cittadini e, quindi, anche ai
possessori della tessera TEAM.
Se stipulate una polizza assicurativa
infortuni o malattia, accertatevi
che preveda il rimborso non solo
dell'assistenza medica, ma anche dei
medicinali, degli interventi chirurgici,
dell'eventuale necessario prolungamento del periodo di soggiorno
all'estero per il familiare, delle spese
per il rientro in patria dell'assicurato, e
tante altre voci che potrebbero rivelarsi
opportune. Fatevi quindi consigliare da
un assicuratore di vostra fiducia.
Nel caso in cui dobbiate effettivamente
ricorrere alle cure mediche,
vi consigliamo di contattare immediatamente
la vostra compagnia di
assicurazione, per telefono oppure
mediante fax, per comunicare subito l'evento che si è verificato e soprattutto per conoscere e procurarvi
subito tutti quei documenti che la
compagnia di assicurazione richiede
nel caso specifico per poter
poi liquidare il danno (per es. cartel
la clinica, referti medici, ecc.) e che,
una volta tornati a casa, molto difficilmente
riuscireste a recuperare,
con il rischio di non poter ottenere il
rimborso di quanto avete pagato.
I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati:
- trasporto;
- alloggio;
Servizi turistici non accessori né
al trasporto né all'alloggio (ad
esempio un'escursione) e venduti
ad un prezzo forfetario, di durata
superiore alle ventiquattrore
ovvero per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte.
Il contratto deve essere redatto "in
forma scritta, in termini chiari e precisi" (art. 85 codice del consumo,
C,d,c,) e sottoscritto dal venditore e
dal consumatore, al quale ne va rilasciata copia.
La legge indica gli elementi
minimi che il contratto deve contenere (art. 86 C,d,c).
Nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzazione o venditore che sottoscrive
il contratto.
- Prezzo del pacchetto turistico e
modalità della sua revisione.
L'importo, comunque non superiore
al 25% del prezzo, da versarsi
all'atto della prenotazione e il termine per il pagamento del saldo.
- Estremi della copertura assicurativa
e delle eventuali ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore.
- Caratteristiche dettagliate delle
strutture alberghiere, delle modalità
e dei mezzi di trasporto e
di eventuali escursioni.
- Destinazione, durata e data iniziale e finale del viaggio.
- Prezzo, diritti e tasse sui servizi
di atterraggio.
- Luogo di sbarco e imbarco.
- Termine entro il quale il consumatore
deve essere avvisato dell'annullamento
del viaggio per la
mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti previsto.
- Eventuali spese poste a carico
del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo.
- Termine entro il quale il consumatore
deve presentare reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta
esecuzione del contratto
(10 giorni dal rientro).
- Informazione sul diritto di recesso
in caso di modifica al
programma di viaggio.
- Spesso, l'acquisto del viaggio a
"pacchetto" viene scelto da un catalogo,
che fa parte anch'esso del contratto,
in quanto le foto e le descrizioni
delle strutture e dei servizi rappresentano
proposte contrattuali che, se accettate
dal consumatore, determinano
l'oggetto del contratto. Per questo
è importante leggere attentamente il
contratto in ogni sua parte prima della
sottoscrizione presso l'agenzia.
E possibili recedere dal contratto di viaggio?
In genere non è possibile recedere,
senza pagare alcuna penale,
da un contratto di acquisto di un pacchetto
di viaggio, anche se esiste la
possibilità di stipulare presso le agenzie
di viaggio polizze assicurative
che consentono di coprire per intero
i costi nel caso in cui ci si trovi nel
l'impossibilità di partire, ad es. per un
infortunio o una malattia.
Vi sono però due ipotesi particolari
in cui il recesso è consentito
senza alcun costo od onere per
l'acquirente: in caso di aumento
del prezzo stabilito e di modifica
delle condizioni di contratto.
La responsabilità degli operatori turistici e delle agenzie
Molto spesso la vacanza non è all'altezza di quanto vi aspettavate. I problemi o disservizi possono essere
i più vari: la vista della vostra camera che dà sul parcheggio e non sul mare,
come invece vi era stato promesso, la distanza dalla spiaggia che vi dicevano
essere fronte albergo e invece si trova ad un chilometro, la scarsa igiene dell'albergo, la scarsa qualità del cibo, la
sporcizia della spiaggia, la mancanza dei servizi e attrezzature promesse, un
viaggio di ritorno che diventa un'odissea, un'importante escursione programmata e annullata all'improvviso
ecc., e possono arrivare fino a casi più gravi, come, ad esempio, un'intossicazione alimentare contratta in albergo.
Innanzitutto queste disfunzioni o disservizi costituiscono un totale o parziale inadempimento rispetto a
quanto previsto nel pacchetto di viaggio che avete acquistato. In linea di principio,
per il mancato adempimento di quanto previsto nel contratto, risponde il venditore e l'organizzatore del viaggio
ma ciascuno in base alle proprie responsabilità (art. 93 Codice del consumo), tranne il caso in cui essi
riescano a provare che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Così, per esempio, il tour operator risponderà per i disservizi causati dagli operatori che lui ha
scelto (albergatori per i disservizi che li riguardano, compagnie aeree per i ritardi o gli annullamenti, imprese di
trasporti per i ritardi o i disservizi relativi alle escursioni, guide turistiche,
ecc.).
Agenzia che vi ha venduto il pacchetto invece risponderà solo per quanto riguarda le questioni di
sua competenza, come ad esempio eventuali errori nella prenotazione (data, numero di persone, tipologia
dell'albergo, ecc.).
Se si verifica un caso di questo genere, la prima cosa che il consumatore deve fare è contestare immediatamente
(e senz'altro è consigliabile farlo anche per iscritto) il fatto al rappresentante dell'organizzatore presente
sul posto o all'accompagnatore affinché venga posto tempestivamente rimedio (art. 98 Codice del consumo).
Se non è stato fatto nulla per risolvere la questione o se il consumatore ritiene che il rimedio sia stato
insufficiente questi, una volta rientrato dalla vacanza, può sporgere un formale reclamo mediante l'invio di una
Raccomandata NR all'organizzatore e/o al venditore entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro.
Importante: raccogliete tutte le prove possibili quali fotografie, filmati,
nomi e indirizzi di altri compagni di viaggio che possano testimoniare la
situazione che avete trovato! Una volta tornati a casa, infatti, per chiedere risarcimento
danni è necessario provarli, con qualunque mezzo, altrimenti si rischia di
non ottenere nessun risarcimento!
Per fare valere i diritti
Se a seguito del reclamo la questione non viene risolta amichevolmente tra le parti, al consumatore non resta che citare in giudizio
l'agenzia di viaggi o il tour operator.
Se il valore della causa non supera i 2.582,28 euro, la domanda va presentata al giudice di pace, altrimenti al Tribunale.
I termini di prescrizione per ottenere il risarcimento del danno decorrono dal giorno del rientro dal viaggio e si distinguono in
tre anni per i danni alla persona, che però si riduce fino ad un anno per i danni subiti in conseguenza del trasporto;
un anno per tutti gli altri danni (non alla persona).
Quali e quanti sono i danni risarcibili?
In base alla attuale normativa, sono risarcibili i seguenti danni:
a) danni alla persona, entro il limite di quanto stabilito dalle convenzioni internazionali. Tale
limite non può essere abbassato nemmeno con un accordo
scritto tra le parti che sarebbe assolutamente nullo;
b) danni diversi da quelli alla persona; in questo caso le parti possono convenire limitazioni,
massimali e franchigie al risarcimento del danno effettivamente
subito, ma tali limitazioni non possono essere inferiori ai
limiti previsti dalle convenzioni internazionali;
c) il "danno da vacanza rovinata".
Si tratta di una ipotesi di danno non espressamente prevista
dal legislatore ma ormai entrata a pieno titolo nelle aule dei tribunali;
esso consiste "nell'insieme dei pregiudizi sofferti dal turista
per non avere potuto godere pienamente del viaggio organizzato come momento di svago e
di riposo".
Si tratta, in pratica, di un danno non patrimoniale ma morale o psichico, costituito dal
dispiacere, dal disagio, dallo stress causato dal fatto di non aver potuto godere del riposo e
dello svago. La quantificazione di questo danno dipende da caso
a caso ed è lasciata al libero apprezzamento del giudice.
Dal 10 giugno 2008 la maggior parte delle compagnie aeree ha
adottato il biglietto elettronico che
sostituisce i tradizionali biglietti cartacei. Il beneficio per i viaggiatori è
notevole, ma non in termini di prezzo del biglietto che rimarrà uguale.
Con il nuovo biglietto elettronico sarà sufficiente presentarsi al check-in con il proprio documento di
identità e con una ricevuta ottenuta via fax, via e-mail o stampata direttamente dal computer oppure anche
una semplice annotazione contenente il codice di prenotazione.
Non c'è quindi più il pericolo di perdere il biglietto e di affrontare
la lunga e costosa operazione di riacquisto di un nuovo biglietto e di
attendere molte settimane per ottenere il rimborso del biglietto perduto,
perché sarà sempre possibile risalire al numero di prenotazione che
rimane nei sistemi informatici della compagnia che l'ha emesso.
Cosa posso portare nell'aereo?
- una valigetta o borsa la cui somma delle dimensioni (h + I + p) non su-
peri complessivamente i 115 cm;
- una borsetta o borsa porta documenti o personal computer
portatile;
- un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD;
- un soprabito o impermeabile;
- un ombrello o bastone da passeggio;
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
- articoli da lettura per il viaggio;
- culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio;
- articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili;
- medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la
durata del viaggio.
Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica;
- liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (ess., 100 grammi).
Nota.
I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre,
sciroppi, creme, lozioni ed o profumi, spray, gel, incluso quelli per i capelli e
per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da
barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni
altro prodotto di analoga consistenza.
Cancellazione del volo.
Gli stessi diritti spettano al passeggero se il volo è stato cancellato,
vale a dire:
a) il rimborso del biglietto;
b) l'imbarco su un volo alternativo o
su un volo di rientro;
c) l'assistenza gratuita (vitto e pernottamento) ;
d) la compensazione pecuniaria.
Tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta qualora:
- il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima della partenza,
oppure
- al passeggero sia stata offerta la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo a un orario, di partenza
e di arrivo, non molto distante da quello originario (da una a quattro ore, a seconda dei casi),
oppure
- la compagnia aerea riesca a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e assolutamente
inevitabili: pista impraticabile, condizioni meteorologiche avverse, scioperi, calamità naturali, guerre.
Per questo conviene sempre farsi rilasciare in aeroporto una dichiarazione scritta dei motivi che hanno dato
causa alla cancellazione del volo.
Ritardo del volo.
Il citato regolamento CE n. 261/2004 prevede che, in caso di
ritardo, la compagnia aerea debba fornire al passeggero la seguente
assistenza che varia a seconda della gravità del ritardo:
- se la partenza verso le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km viene ritardata per un tempo pari o superiore a due ore,
oppure
- se il ritardo della partenza verso tutte le tratte intra comunitarie superiori a 1 .500 km e verso tutte le altre tratte
comprese tra 1.500 e 3.500 km è pari o superiore a tre ore,
oppure
- se la partenza verso qualunque tratta non rientrante nelle prime due ipotesi è pari o superiore a quattro ore,
il vettore aereo deve garantire ai passeggeri i pasti e la possibilità di effettuare gratuitamente due telefonate o fax o e-mail.
Invece, se il ritardo è di almeno cinque ore, la Compagnia aerea deve permettere al passeggero di
scegliere tra il rimborso entro sette giorni del prezzo del biglietto oppure un volo di rientro verso il punto
di partenza iniziale, quando, a causa del ritardo si è perduta una coincidenza con un altro volo.
Infine, se il viaggio è rinviato di almeno un giorno, la Compagnia deve garantire al passeggero una
sistemazione alberghiera e il trasporto dall'aeroporto all'albergo.
Perdita o danni dei bagagli.
Se all'aeroporto di destinazione il bagaglio non vi viene riconsegnato
o lo trovate danneggiato, rivolgetevi immediatamente allo sportello della
vostra compagnia aerea oppure presso l'ufficio Lost and found (Ufficio oggetti smarriti) dell'aeroporto muniti di biglietto
(oppure di numero di prenotazione) e di ricevuta bagaglio, e compilate l'apposito modulo (il cosiddetto PIR - Property Irregularity
Report), che vale come denuncia di smarrimento e al tempo stesso serve a fissare le modalità di restituzione di
quanto venisse eventualmente ritrovato. Nel modulo dovrete anche indicare il valore effettivo di quanto contenuto
nelle valige smarrite.
Alcune compagnie aeree anticipano ai propri
clienti una somma di denaro, per permettere loro
di acquistare un minimo di effetti
indispensabili. Informatevi anche a tal
proposito.
Se i bagagli non dovessero più ricomparire, la compagnia è tenuta a rimborsarvi ma - attenzione! - non al
valore effettivo dei beni contenuti nelle valige bensì in base al peso delle valige stesse e secondo le tariffe in vigore.
Non tutte le compagnie aeree utilizzano lo stesso criterio per quantificare la somma risarcibile. Normalmente la
maggior parte delle compagnie risarcisce una somma pari ad un massimo
di circa 1.200,00 euro per bagaglio; altre Compagnie limitano il risarcimento
ad una somma pari a 24 euro al kg.
Pertanto, se trasportate beni di un certo valore è consigliabile rilasciare al momento del check-in una
cosiddetta "dichiarazione di valore" (c.d. "excess value''). In tal modo, pagando qualcosa in più, vi vedrete
riconosciuto un indennizzo maggiore in caso di smarrimento. Informatevi,
comunque, del limite massimo che vi verrà riconosciuto!
Oggi l'albergo può essere prenotato sia con i sistemi tradizionali
(telefono, lettera, ecc.) sia, soprattutto, mediante internet, che permette di acquistare a prezzi che spesso
sono scontati, a volte anche di molto, rispetto al listino.
Se la prenotazione è giuridicamente valida anche se è stata effettuata per telefono, tuttavia è assolutamente consigliabile farsi inviare
una conferma scritta, anche via fax, della prenotazione, con l'indicazione del numero dei letti prenotati, delle
stanze e del prezzo complessivo.
Se prenotate attraverso internet, prima di tutto affidatevi a operatori o a siti molto conosciuti, per
evitare brutte sorprese. Ricordatevi poi di stampare il foglio con la prenotazione e portatelo con voi.
Normalmente, all'atto della prenotazione, l'albergatore chiede al cliente il numero e la scadenza della
vostra carta di credito, a garanzia del fatto che vi presentiate effettivamente in albergo. Se prenotate a
mezzo internet di solito è il sistema di prenotazione stesso che vi chiede il numero della carta, in mancanza del
quale il sistema non procede oltre.
Importante!
Prima di lasciare i dati della vostra carta, se non conoscete l'albergo e/o il servizio di prenotazione on-line, è
opportuno verificare che il sito utilizzi un sistema di sicurezza certificato che garantisca la segretezza delle
operazioni che state eseguendo. Per saperlo basta verificare che l'URL del sito nel quale state per immettere
i vostri dati personali cambi da http in https, mentre in basso a destra compare un piccolo lucchetto.
Se così non fosse, sappiate che tutti i dati che immettete potrebbero essere letti e utilizzati da chiunque
altro, magari per scopi non perfettamente leciti!
Disdetta prenotazione
Attenzione! Non esistono regole univoche su cosa succede
quando il cliente non si presenta in albergo oppure disdice la prenotazione
qualche ora prima, né esistono regole
univoche su cosa succede per quanto riguarda l'eventuale acconto o caparra versato all'albergatore. Esistono
regole e prassi diverse da Paese a
Paese e anche da Regione a Regione, e solitamente la regolamentazione
è contenuta negli usi e consuetudini
alberghiere del luogo, depositati presso la
Camera di commercio, Pertanto, prima di
prenotare, il consiglio è quello di chiedere all'albergatore a quali condizioni ed entro
quanto tempo prima della data
prevista, sia possibile disdire la prenotazione senza alcun addebito od
eventualmente quali sono le penali
che si devono pagare.
Di sicuro l'albergatore può pretendere una somma corrispondente al
danno che ha subito per non aver
potuto dare la camera ad altre persone, ma non può far pagare il prezzo
dei servizi che non si sono usufruiti
(per esempio il. pranzo o la colazione
o l'uso della piscina, ecc.).
È meglio non fidarsi troppo del
numero delle "stelle" dell'albergo: i
criteri che regolano la classificazione
di hotel e pensioni variano da Paese a Paese, è preferibile dunque informarsi direttamente circa le esatte
caratteristiche della struttura, i servizi
offerti dall'hotel, la sua ubicazione, i
servizi comuni e in camera, eventuali
optional gratuiti o a pagamento, così
da valutare al meglio il rapporto qualità-prezzo. Meglio ancora se riuscite ad
avere notizie da amici e conoscenti.
intervento componendo un numero unico, il
112, valido per tutta l'Europa. Il numero
può essere composto direttamente, senza
alcun prefisso, sia con il cellulare che con
il telefono fisso.
carta d'identità!
Il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
ha prorogato la durata di validità
della carta d'identità a 10 anni, anche
per quelle già rilasciate.
Ad oggi, l'Euro viene utilizzato, in ambito UE, da: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo, Spagna, Slovenia, Cipro e Malta; mentre non
lo utilizzano il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia.